Statuto della “ASSOCIAZIONE OSPEDALE UMANITARIO PEDIATRICO
INTERNAZIONALE – AOUPI”
ART 1 – DENOMINAZIONE
Ai sensi delle disposizioni vigenti, è costituita un’associazione denominata “ASSOCIAZIONE
OSPEDALE UMANITARIO PEDIATRICO INTERNAZIONALE” (AOUPI in acronimo) – ONLUS –
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale .
L’associazione assume nella propria denominazione la qualifica di Organizzazione non Lucrativa
di Utilità Sociale che ne costituisce peculiare segno distintivo e tale scopo viene inserita in
comunicazione e manifestazione esterna.
Art. 2- SEDE
La sede dell’Associazione è fissata a Numana AN e potrà istituire sedi secondarie in Italia e
all’estero. L’eventuale cambiamento di indirizzo all’interno del Comune non comporta modifica
del presente Statuto.
Art. 3 – SCOPO E FINALITA’
Gli scopi dell’Associazione, che non persegue fini di lucro, sono implicitamente riconducibili ai
principi dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo – Assemblea Generale delle Nazioni
Unite (1948) – art. 25 punto 2 (La maternità e l’infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i
bambini devono godere della stessa protezione sociale) e della Convenzione sui diritti dell’infanzia
(1989) – art. 24 punto 1 (Gli Stati parti riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute
possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione. Essi si sforzano di garantire che nessun minore
sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi).
Questo comporta l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale ed umanitarie, volte
ad arrecare benefici prevalentemente a bambini e bambine in età pediatrica (0–18 anni) da
realizzarsi ovunque se ne ravvisi l’effettiva necessità attraverso il finanziamento di attività di
assistenza sanitaria, di formazione e di istruzione, nonché mediante progetti di cooperazione
internazionale.
In particolare, l’Associazione orienta la propria attività al fine di:
– favorire l’assistenza sanitaria e la riabilitazione fisica e psichica dei bambini di tutto il
mondo colpiti da malattie gravi che, essendo soggetti svantaggiati in ragione di
condizioni fisiche, psichiche, economiche , sociali o familiari oppure essendo soggetti
componenti di collettività estere, non abbiano accesso a cure appropriate per indigenza,
abbandono, orfani, in situazione di abbandono o devianza, oppure in mancanza di
strutture adeguate nel loro paese di origine, anche finanziando progetti o strutture
sanitarie fisse o itineranti, nazionali od estere, che operino nell’ambito delle medesime
finalità;
– creare centri di supporto e assistenza ai famigliari per consentire loro la presenza accanto
ai propri bambini malati, oltre che provvedere alle eventuali spese di trasferimento degli
stessi .
– tutelare i diritti civili dei bambini colpiti da malattie gravi e dei loro familiari qualora
siano persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche , sociali
o familiari oppure siano componenti di collettività estere .
– promuovere la formazione ed il perfezionamento del personale destinato – direttamente
ed indirettamente – all’assistenza medica e paramedica e alla riabilitazione dei bambini
colpiti da malattie gravi nei Paesi in cui tali competenze siano necessarie;
– diffondere le conoscenze circa le cause, le opere di prevenzione e le terapie delle malattie
gravi pediatriche, anche mediante il sostegno diretto di progetti di ricerca in campo
biomedico e sanitario, ovvero organizzando convegni, incontri, riunioni, corsi, seminari di
studio e dibattiti;
– collaborare e supportare progetti di cooperazione internazionale relativi a modelli
organizzativi, gestionali e di trasferimento di conoscenze, nonchè finalizzati a garantire il
miglior follow up sul lungo termine dei bambini assistiti;
– organizzare raccolte di fondi, di attrezzature, di macchinari, di strumenti informatici e di
ogni altra risorsa utile alla realizzazione degli scopi di cui ai punti precedenti.
Per il raggiungimento di tali scopi l’Associazione potrà organizzare occasionalmente, nei limiti
consentiti dalla legge, raccolte pubbliche di fondi, anche in concomitanza di celebrazioni, di
ricorrenze e di campagne di sensibilizzazione.
L’associazione per realizzare gli scopi istituzionali , oltre alle attività sopraelencate, potrà svolgere
le attività connesse e/o accessorie in quanto ad essi integrativi, nonché compiere tutti gli atti e
concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare ed immobiliare ,assumere o
rilasciare fideiussioni necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e con riferimento alle
attività sociali, escluso ogni scopo di lucro.
Nell’esercizio delle attività istituzionali e di quelle connesse, l’Associazione potrà agire in parallelo
con tutte le organizzazioni similari, esistenti e costituende, italiane ed estere, al fine di meglio
garantire la tutela dei diritti universali di cura e assistenza dell’infanzia.
Nell’esercizio delle proprie attività istituzionali e connesse, l’Associazione potrà deliberare
l’affiliazione ad organismi di secondo livello, con i quali ricercare momenti di confronto e di
collaborazione, al fine di un più proficuo impegno nella realizzazione di attività e di iniziative
comuni che permettano il miglior conseguimento degli scopi sociali.
Art. 4 – DURATA
L’Associazione ha durata illimitata.
Art. 5 – PATRIMONIO – FONDO COMUNE
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
a) beni mobili ed immobili di proprietà della ONLUS;
b) beni mobili ed immobili pervenuti all’associazione a titolo legittimo, quali regalie, lasciti;
c) donazioni o altro;
d) donazioni e lasciti testamentari di terzi e d associati;
e) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio degli esercizi .
Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
a) quote di iscrizione
b) quote associative e contributi annuali
c) eventuali contributi volontari degli associati
d) contributi straordinari, deliberati dall’assemblea in relazione a
particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio
ordinario;
e) contributi pubblici e privati;
f) contributi provenienti da organismi a carattere internazionale;
g) sovvenzioni e patrocini ;
h) raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerta di beni di modico valore;
i) utile derivante dal ricavato di organizzazioni , manifestazioni o partecipazione ad
esse;
j) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale nel rispetto della
legislazione vigente.
E’ vietata la distribuzione – anche in modo indiretto – di utili e di avanzi di gestione nonché di
fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge,
statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.
L’Associazione si impegna altresì ad impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la
realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 6 – REQUISITI DEI SOCI
Possono essere soci dell’Associazione cittadini italiani e stranieri, senza distinzione di sesso, di
razza e di religione, che condividono le finalità dell’Associazione e che contribuiscono alla
sopravvivenza della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi.
Potranno inoltre essere soci, associazioni e circoli aventi attività e scopi sociali ed umanitari non in
contrasto con quelli dell’associazione.
Potranno, infine, essere soci enti pubblici e privati aventi finalità e scopi affini.
I soci si distinguono nelle seguenti categorie:
– SOCI FONDATORI sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’associazione; i soci
fondatori sono membri di diritto del Consiglio Direttivo.
– SOCI ORDINARI sono coloro che entrano a far parte dell’associazione successivamente alla
costituzione previa deliberazione di ammissione del Consiglio Direttivo e versamento della quota
che sarà stabilita dal consiglio Direttivo medesimo.
– SOCI ONORARI sono coloro che per la loro personalità, per particolari meriti professionali o
scientifici, per la frequenza all’associazione o per aver contribuito finanziariamente o per aver
svolto attività a favore dell’associazione stessa ne hanno sostenuto l’attività e la sua valorizzazione.
– SOCI BENEMERITI sono coloro che contribuiscono finanziariamente alla attività
dell’associazione.
La qualità di socio comporta la possibilità di frequenza all’associazione ed alle manifestazioni dalla
stessa organizzate.
I soci onorari e benemeriti sono esclusi dal diritto di voto ed hanno il diritto di partecipare alle
assemblee ordinarie svolgendo funzioni consultive.
Art. 7 – AMMISSIONE DEI SOCI
L’ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati, nella quale devono essere indicate le
proprie generalità e la dichiarazione di attenersi al presente statuto, alle deliberazioni degli organi
sociali , ai regolamenti emanati.
L’accettazione delle domande per l’ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo a
maggioranza entro 30 giorni .
All’atto di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione che verrà annualmente
stabilita dal Consiglio Direttivo.
L’appartenenza all’associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto
delle risoluzione prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.
Gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 31 ottobre di
ogni anno saranno considerati associati anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento
della quota annuale di associazione.
Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è
rivalutabile.
Tra gli associati vige una disciplina uniforme nel rapporto associativo e nelle modalità associative.
È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Art. 8 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:
a) per morte o estinzione della persona giuridica ;
b) per recesso da comunicare per iscritto al Presidente del Consiglio Direttivo mediante
raccomandata ar /posta elettronica/fax con un preavviso di almeno 30 giorni;
b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta
l’ammissione;
c) per delibera di esclusione dell’Assemblea dei soci , anche su proposta del Consiglio Direttivo,
per accertati motivi di incompatibilità e indegnità, per aver contravvenuto alle norme ed obblighi
del presente statuto , per lo svolgimento di attività in contrasto con quella della Associazione,
ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere
assembleari o alle delibere del Consiglio Direttivo. A tale scopo il consiglio direttivo procederà
entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione della lista dei soci;
d) per ritardato pagamento dei contributi per oltre 6 mesi .
Il provvedimento di decadenza o di esclusione dovrà essere comunicato all’associato interessato il
quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all’assemblea mediante
raccomandata inviata al Presidente dell’Associazione.
Art.9 – DURATA DEL PERIODO DI CONTRIBUZIONE
I contributi ordinari sono dovuti per tutto l’anno solare in corso qualunque sia il momento
dell’avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far
parte dell’associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l’anno in corso.
Art. 10 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’Associazione:
– l’Assemblea dei Soci
– il Consiglio Direttivo
– il Presidente del Consiglio Direttivo
– il Tesoriere
– il Segretario
– il Collegio dei Revisori dei Conti, se istituito ai sensi di legge
– il Comitato Scientifico , se istituito
Tutte le cariche ricoperte nell’Associazione sono assunte a titolo gratuito, salvo diversa delibera
dell’Assemblea dei soci . Il Consiglio Direttivo può stabilire il rimborso delle spese, a forfait o a piè
di lista, sostenute dai componenti degli organi ed incaricati a svolgere qualsiasi attività in nome e
per conto dell’Associazione.
Art. 11 – ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea è l’organo sovrano della associazione ed la partecipazione è consentita a tutti i soci in
regola con il versamento della quota associativa. Essa può essere ordinaria e straordinaria. Ogni
associato dispone di un solo voto.
L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
b) nominare, confermare , revocare i membri del consiglio direttivo ed il presidente, i componenti
del collegio dei revisori
c) deliberare sugli eventuali compensi dei componenti degli organi sociali ;
d) fissare, su proposta del consiglio direttivo, le quote di ammissione e i contributi associativi
nonchè la penale per i ritardati versamenti;
e) deliberare sulle direttive d’ordine generale dell’associazione e sull’attività da essa svolta e da
svolgere nei vari settori di sua competenza;
f) approvare il regolamento interno ;
g) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal
Consiglio Direttivo;
L’assemblea straordinaria delibera:
a) sulle modifiche dello Statuto;
b) sul trasferimento della sede dell’associazione.
c) sulla trasformazione dell’associazione in altro soggetto giuridico
d) sullo scioglimento e liquidazione dell’Associazione, con il voto favorevole di almeno ¾
degli associati, sulla conseguente nomina del liquidatore e sulla devoluzione dell’eventuale
capitale della stessa.
e) su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal
Consiglio Direttivo.
L’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno entro i quattro mesi
successivi alla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio o del rendiconto
annuale. L’assemblea ordinaria potrà altresì essere convocata in qualsiasi momento dal Consiglio
Direttivo, oppure ogni volta ne facciano richiesta almeno un quarto dei soci in regola con il
pagamento della quota associativa annuale. L’assemblea è convocata dal Presidente con avviso
scritto inviato a ciascun associato (per posta ordinaria, telefax o e-mail) almeno otto giorni prima di
quello fissato per l’adunanza. All’assemblea partecipano tutti i soci iscritti all’Associazione: non è
ammessa delega.
L’assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di
almeno la metà più uno dei soci ordinari. In seconda convocazione qualunque sia il numero dei
partecipanti.
L’assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza della
metà più uno dei voti espressi. In caso di parità di voti l’assemblea deve essere chiamata subito a
votare una seconda volta.
L’assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda
convocazione con la presenza di almeno i due terzi dei soci ordinari.
L’assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza
di almeno i due terzi dei voti espressi.
Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti
o astenuti al voto.
L’assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente. Il Presidente
nominerà un segretario per la redazione del verbale di assemblea.
Le delibere di assemblea devono essere conservate per iscritto in apposito libro dei verbali e recare
la firma congiunta del Presidente e del segretario.
Art. 12 – CONSIGLIO DIRETTIVO
L’associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a sette membri nominati
dall’assemblea ordinaria tra i soci ordinari, onorari e benemeriti.
I due terzi del consiglio direttivo deve essere composto dai soci ordinari.
Il Presidente Onorario, se presente, partecipa alle riunioni del Consiglio ma senza diritto di voto.
L’assemblea stessa designa il presidente fra i consiglieri nominati, il Vice Presidente, il Segretario
ed il Tesoriere.
Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all’assemblea ordinaria che precede al
rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati.
Qualora, durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, il
Consiglio coopterà altri membri in sostituzione di quelli mancati; i membri cooptati dureranno in
carica fino alla prima assemblea utile, la quale potrà confermarli in carica.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno e almeno una
volta l’anno; inoltre dovrà essere convocato ogni qualvolta sia richiesto da almeno due componenti
del Consiglio stesso.
Il Consiglio Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante
comunicazione scritta inviata per posta ordinaria, telefax o e-mail.
In caso di particolare urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato soltanto dal Presidente
con il mezzo più congeniale possibile, senza preavviso, e le riunioni sono valide se totalitarie .
Per la validità delle delibere, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti del
Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Le sedute e le deliberazioni del consiglio sono fatte constare dal processo verbale sottoscritto dal
presidente e dal segretario e per presa visione dai presenti.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria
dell’associazione, spettandogli tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non
siano, dalla Legge o dal presente Statuto, riservate all’assemblea dei soci.
Tuttavia – per il compimento degli atti sotto indicati – il Consiglio Direttivo dovrà ottenere la
preventiva autorizzazione dell’Assemblea:
– acquisto di beni immobili, strumentali e non;
– partecipazione ad altri organismi collettivi, nazionali e internazionali.
Il primo consiglio direttivo è formato dai soci fondatori che hanno partecipato alla costituzione
dell’associazione e dura in carica tre anni.
Art. 13 – SEGRETARIO
Il Segretario dell’Associazione, nominato dal Consiglio Direttivo in capo ad uno dei suoi membri,
dà esecuzione alle delibere del Consiglio e alle disposizioni del Presidente, partecipa e redige il
verbale delle riunioni, provvede al normale andamento dell’Associazione e dirige
l’amministrazione sociale.
Art. 14 – TESORIERE
Il Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo in capo ad uno dei suoi membri, cura la gestione
della cassa dell’Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la
tenuta dei libri contabili, predispone il rendiconto economico e finanziario ed il preventivo
finanziario, accompagnandoli da specifica relazione contabile.
Art. 15 – PRESIDENTE
Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell’Associazione; egli ha la firma sociale e
la rappresentanza legale, anche in giudizio, di fronte ai terzi, presiede le riunioni del Consiglio
Direttivo e dell’Assemblea e vigila affinché siano attuate le relative delibere.
In caso di sua assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice
Presidente.
Art. 16 – PRESIDENTE ONORARIO
Il Consiglio Direttivo può decidere di nominare un Presidente Onorario tra personaggi del mondo
scientifico, medico, culturale o religioso. Questi potrà partecipare alle riunioni del Consiglio
Direttivo, ma senza diritto di voto.
Art. 17 – COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO
Il Consiglio Direttivo può proporre all’Assemblea la costituzione di un Comitato Tecnico
Scientifico composto da esperti negli ambiti in cui l’associazione svolge la propria attività.
Il Comitato Tecnico-Scientifico coadiuva il Consiglio Direttivo nella predisposizione dei
programmi di attività dell’Associazione, propone iniziative di ricerca e di studio e svolge ogni
altro incarico ad esso affidato dal Consiglio Direttivo .
Art. 18 – COMITATO ETICO
L’Associazione in merito ai propri progetti e iniziative potrà avvalersi del parere del Comitato
Etico. Il consiglio Direttivo, a maggioranza semplice, potrà deliberare la nomina dei componenti
del Comitato etico , composto da tre membri scelti tra i soci. I componenti si caratterizzeranno per
il riconosciuto profilo etico e morale, dureranno in carica cinque anni e saranno rieleggibili. Al
comitato etico quale organo di garanzia e di rappresentanza etica compete una funzione
consultiva, propositiva e di controllo affinchè l’Associazione si sviluppi nell’ambito dei criteri di
eticità cosi come individuati nel codice etico, nello statuto e nel regolamento . Del suo operato il
comitato informerà il consiglio direttivo. Il codice etico è approvato dal Consiglio Direttivo
dell’associazione che provvederà anche sugli aggiornamenti ed evoluzioni dello stesso proposti
dal comitato etico.
Art. 19 – ESERCIZIO SOCIALE
L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
L’ente è obbligato alla formazione del bilancio annuale.
L’associazione, attraverso il Consiglio Direttivo, deve redigere il bilancio o rendiconto annuale
entro quattro mesi dalla fine dell’esercizio sociale, il quale verrà sottoposto all’assemblea dei soci
per la relativa approvazione.
Qualora particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto dell’Associazione lo richiedano,
l’Assemblea può essere convocata entro un massimo di centottanta giorni dalla chiusura
dell’esercizio sociale.
Art. 20 – RENDICONTO FINANZIARIO ED ECONOMICO
La gestione finanziaria dell’Associazione è suddivisa in esercizi annuali con decorrenza dal 01
gennaio al 31 dicembre.
Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2013.
Il Bilancio di esercizio deve essere predisposto dal Tesoriere ed esaminato dal consiglio direttivo
che lo sottopone alla Assemblea dei soci.
Oltre allo stato patrimoniale ed al conto economico , il bilancio di esercizio deve essere corredato
da una nota integrativa illustrativa delle poste di bilancio. La nota integrativa deve esprimere una
fedele e veritiera rappresentazione, in forma sintetica, delle condizioni finanziarie .
Il bilancio d’esercizio e la nota integrativa devono essere corredati dalla relazione del Collegio dei
Revisori dei conti, se istituito.
I documenti predetti devono essere depositati presso la sede sociale almeno 15 giorni prima
dell’Assemblea convocata per la approvazione degli stessi.
Gli avanzi di gestione devono essere impiegati nella realizzazione degli scopi istituzionali.
Art. 21 – COLLEGIO DEI REVISORI
Il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico è nominato dall’Assemblea qualora la stessa lo ritenga
necessario, salvo che specifiche norme di legge rendano obbligatorio la sua costituzione .
Il collegio dei revisori è composto fino a tre membri, scelti tra coloro che risultano iscritti al
Registro dei Revisori legali, istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la cui
funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di Legge e di Statuto,
predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del Bilancio consuntivo,
nonché esercitare il controllo contabile, accertare la regolare tenuta della contabilità e la
corrispondenza ad essa del bilancio consuntivo .
Il Revisore unico o il Collegio dei revisori partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e si
riunisce periodicamente per effettuare il controllo contabile.
Art. 22 – REGOLAMENTO INTERNO
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere
eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del consiglio direttivo, da
sottoporre alla approvazione dell’assemblea dei soci.
Art. 23 – LOGO
L’Associazione Opsedale Umanitario Pediatrico Internazionale o piu brevemente AOUPI è il
legale utilizzatore della denominazione medesima e del logo che la contraddistingue. Solo gli
associati fondatori sono autorizzati ad utilizzare il logo nella loro documentazione professionale e
secondo l’acronimo stabilito.
Il Consiglio Direttivo potrà stabilire l’utilizzo del logo da parte degli associati.
Art. 24 – SCIOGLIMENTO
In caso di scioglimento dell’Associazione deliberato dalla assemblea dei soci per qualunque causa,
con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati, l’assemblea provvederà alla nomina del
liquidatore scelto fra i soci ordinari , il quale avrà il compito di determinare l’onere finanziario
attivo e passivo.
Il patrimonio residuo dell’associazione sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di
utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di all’art. 3 comma 190
della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge vigente al
momento dello scioglimento.
Art. 25 – DISPOSIZIONI RELATIVE AL D.LGS 460/97
Gli associati ai sensi dell’Art. 10 del D.Lgs 460/1997 dichiarano espressamente:
a) di svolgere attivita’ nei seguenti settori: assistenza sanitaria, beneficienza, formazione e tutela
dei diritti civili, volendo in particolare perseguire lo scopo di:
– favorire l’assistenza sanitaria e la riabilitazione fisica e psichica dei bambini di tutto il
mondo colpiti da malattie gravi che, essendo soggetti svantaggiati in ragione di
condizioni fisiche, psichiche, economiche , sociali o familiari oppure essendo soggetti
componenti di collettività estere, non abbiano accesso a cure appropriate per indigenza,
abbandono, orfani, in situazione di abbandono o devianza, oppure in mancanza di
strutture adeguate nel loro paese di origine, anche finanziando progetti o strutture
sanitarie fisse o itineranti, nazionali od estere, che operino nell’ambito delle medesime
finalità;
– creare centri di supporto e assistenza ai famigliari per consentire loro la presenza accanto
ai propri malati, oltre che provvedere alle eventuali spese di trasferimento necessario .
– tutelare i diritti civili dei bambini colpiti da malattie gravi e dei loro familiari qualora
siano persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche , sociali
o familiari oppure siano componenti di collettività estere, limitatamente agli aiuti
umanitari .
– promuovere la formazione ed il perfezionamento del personale destinato – direttamente
ed indirettamente – all’assistenza medica e paramedica e alla riabilitazione dei bambini
colpiti da malattie gravi nei Paesi in cui tali competenze siano necessarie;
– diffondere le conoscenze circa le cause, le opere di prevenzione e le terapie delle malattie
gravi pediatriche, anche mediante il sostegno diretto di progetti di ricerca in campo
biomedico e sanitario, ovvero organizzando convegni, incontri, riunioni, corsi, seminari di
studio e dibattiti;
– collaborare e supportare progetti di cooperazione internazionale relativi a modelli
organizzativi, gestionali e di trasferimento di conoscenze, nonchè finalizzati a garantire il
miglior follow up sul lungo termine dei bambini assistiti;
– organizzare raccolte di fondi, di attrezzature, di macchinari, di strumenti informatici e di
ogni altra risorsa utile alla realizzazione degli scopi di cui ai punti precedenti
b) di perseguire esclusivamente finalita’ di solidarieta’ sociale;
c) che è fatto divieto di svolgere attivita’ diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione
di quelle ad esse direttamente connesse;
d) che è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonche’
fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge,
statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
e) di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attivita’ istituzionali e di
quelle ad esse direttamente connesse;
f) di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa,
ad altre organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale o a fini di pubblica utilita’, sentito
l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo
diversa destinazione imposta dalla legge;
g) di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
h) di disciplinare in modo uniforme il rapporto associativo e le modalita’ associative al fine di
garantire l’effettivita’ del rapporto medesimo. In particolare viene esclusa ogni limitazione in
funzione della temporaneita’ della partecipazione alla vita associativa e viene assicurato agli
associati o partecipanti maggiori d’eta’ il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello
statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;
i) di usare in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione
“organizzazione non lucrativa di utilita’ sociale” o dell’acronimo “ONLUS”.
Art. 26 – CONTROVERSIE
Ogni controversia che dovesse sorgere fra gli associati, o tra alcuno di essi e l’Associazione, in
merito alla interpretazione, esecuzione e validità del presente statuto, del Regolamneto Interno, o
comunque ad esso collegato e/o all’esercizio dell’attività associativa, comprese quelle relative alla
validità delle delibere assembleari aventi ad oggetto diritti disponibili, la medesima dovrà essere
oggetto di un tentativo di composizione tramite Mediazione ai sensi del DLGS 28/10 e sue
eventuali modifiche , da esperirsi presso la Camera di Conciliazione Forense di Ancona iscritta al
n. 119 del Registro tenuto dal Ministero della Giustizia , secondo le previsioni del suo regolamento
che avrà valore prevalente rispetto ad altra e diversa pattuizione fra le parti .
In caso di indisponibilità dell’organismo suddetto, viene indicato quale secondo organismo il
Servizio di Mediazione della CCIAA di Ancona iscritto al n. 284 del Registro tenuto dal Ministero
della Giustizia.
Art. 27 – NORMA DI CHIUSURA
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e
alle Leggi in materia.